Legge
n. 381 del 8 novembre 1991 - Disciplina delle Cooperative
Sociali
Art. 1
Definizione
1. Le
cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo
svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si
applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili
con la presente legge, le norme relative al settore in cui
le cooperative stesse operano.
3. La
denominazione sociale, comunque formata, deve contenere
l'indicazione di " cooperativa sociale ".
art. 2
Soci volontari
1. Oltre ai
soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle
cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci
volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci
volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei
soci. Il loro numero non può superare la metà del numero
complessivo dei soci.
3. Ai soci
volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme
di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad
eccezione delle norme in materia di assicurawone contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, determina I'importo della retribuzione da assumere
a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci
volontari puo' essere corrisposto soitanto il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di
parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la
totalita' dei soci.
5. Nella
gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati
con amministrazioni pubbliche , le prestazioni dei soci
volontari possono essere utilizzate in misura complementare
e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di
operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla
determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per
gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.
art. 3
Obblighi e
divieti
1. Alle
cooperative sociali si applicano le clausole relative ai
requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.
2. Ogni
modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere
di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "
sezione cooperazione sociale " prevista dal secondo comma
dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato
dall'art 6, comma 1ø, lettera c), della presente legge,
nonche' la cancellazione dall"albo regionale di cui
all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
3. Per le
cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste
dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono
aver luogo almeno una volta all'anno.
art. 4
Persone
svantaggiate
1. Nelle
cooperative che svolgono le attivita' di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli
invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di
istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori
in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i
condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione
previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge
26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10
ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoItre persone
svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il
Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione
centrale per le cooperative istituita dali'articolo 18 del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le
persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire
almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa
e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere
socie della cooperativa stessa. La condizione di persona
svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente
dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla
riservatezza.
3. Le
aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione
obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle
cooperative sociali, relativamente alla retribuzione
corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente
articolo, sono ridotte a zero.
art. 5
Convenzioni
1. Gli enti
pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia
di contratti della pubblica amministrazione, stipulare
convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di
beni e servizi diversi da queli socio-sanitarie ed
educativi, purche' finalizzate a creare opportunità di
lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4,
comma 1.
2. Per la
stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le
cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di
cui all' articolo 9, comma 1.
art. 6
Modifiche al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n.1577
1. Al
citato decreto legislativo del capo provvisorio dello stato
14 dicembre 1947, n.1577, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art.10,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: " Se l'ispezione
riguarda cooperative sociali, una copia del verbale deve
essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del
verbale stesso, alla regione nel cui territorio la
cooperativa ha sede legale ";
b)
all'articolo 11, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "
Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo
comma sono disposti previo parere dell'organo competente in
materia di cooperazione della regione nel cui territorio la
cooperativa ha sede legale ";
c) al
secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le
parole: " Sezione cooperazione sociale ";
d)
all'articolo 13, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "
Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le
cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui
direttamente afferisce I'attività da esse svolta ".
art. 7
Regime
tributario
1. Ai
trasferimenti di beni per successioni o donazione a favore
delle cooperative sociali si applicano le disposizioni
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 637.
2. Le
cuoperative sociali godono della riduzione ad un quarto
delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito
della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di
locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio
dell'attività sociale.
3. Alla
tabella A, parte II, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e' aggiunto il seguente numero: " 41-bis)
prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese
da cooperative sociali ".
art. 8
Consorzi
1. Le
disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai
consorzi costituiti come società cooperative aventi la base
sociale formata in misura non inferiore al settanta per
cento da cooperative sociali.
art. 9
Normativa
regionale
1. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore deIla presente legge,
le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine
istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e
determinano le modalità di raccordo con I'attività dei
servizi socio-sanitari, nonche' con le attivita' di
formazione professionale e di sviluppo della occupazione.
2. Le
regioni adottano convenzioni-tipo peri rapporti tra le
cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che
operano nell' ambito delia regione, prevedendo, in
particolare, i requisiti di professionalità degli operatori
e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le
regioni emanano altresi' norme volte alla promozione, al
sostegno e allo sviluppo deIla cooperazione sociale. Gli
oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle
regioni medesime. a carico delle ordinarie disponibilità
delle regioni medesime
art. 10
Partecipazione
alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di
assistenza e di consulenza
1. Alle
cooperative istituite ai sensi della presente legge non si
applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre
1939, n. 1815.
art. 11
Partecipazione
delle persone giuridiche
1. Possono
essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone
giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto
il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali
cooperative.
art. 15 (*)
disciplina
transitoria
1. Le
cooperative sociali già costituite alla data di entrata in
vigore della presente legge devono uniformarsi entro due
anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
2. Le
deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi
alle norme della presente legge, possono, in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo
comma, del codice civile, essere adottate con le modalita' e
la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto
costitutivo.
(*) cosi'
Gazzetta Ufficiale |