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Disciplina delle attività di informazione
e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni
(Gazzetta Ufficiale n.136 del 13 giugno
2000)
Capo I
Principi generali
Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
- Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che
regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa,
disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni.
- Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle
indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
- E' fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od
obbligatoria degli atti pubblici.
- Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto
d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali ed in
conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono
considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale
quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma
2 e volte a conseguire:
- l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso
stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
- la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle
collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed
organizzativa;
- la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
- Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare,
finalizzate a:
- illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al
fine di facilitarne l'applicazione;
- illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento;
- favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
- promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante
interesse pubblico e sociale;
- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di
modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del
percorso dei procedimenti amministrativi;
- promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella
dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenze e visibilità
ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed
internazionale.
- Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui
alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di
pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.
Art. 2
(Forme, strumenti e prodotti)
- Le attività di informazione e di comunicazione si esplicano, oltre che
per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non
pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite
promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e
la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
- Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni
mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di
messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le
strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le
iniziative di comunicazione integrata ed i sistemi telematici
multimediali.
- Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono alla
diffusione delle modalità e forme di comunicazione a carattere
pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.
Art. 3
(Messaggi di utilità sociale)
- La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di
utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla
trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma
sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di
programmazione e l'un per cento dell'orario settimanale di programmazione
di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive,
hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi
gratuiti.
- Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista
la riserva di tempi non eccedenti l'un per cento dell'orario settimanale
di programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al
comma 1.
- Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni
relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le
concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono, per
finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità
sociale.
- I suddetti messaggi non rientrano nel computo degli indici di
affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento
orario stabiliti nei commi precedenti. Il tempo di emissione dei messaggi
non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di
trasmissione per singola concessionaria.
- Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo
fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di
carattere sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del
prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.
Art. 4
(Formazione e professionalità)
- Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie
dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di
informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo
modelli formativi individuati dal regolamento di cui all’articolo 5.
- Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione, secondo le disposizioni dell'articolo 29 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dalle scuole specializzate di
altre amministrazioni centrali, dalle università con particolare
riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie
assimilate, dal Formez, nonché da strutture pubbliche e private
con finalità formative che adottano i modelli di cui al comma 1.
Art. 5
(Regolamento)
- Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione
dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche
amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il
medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi formativi
e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di
informazione e di comunicazione.
Art. 6
(Strutture)
- In conformità alla disciplina dettata dal presente titolo e, ove
compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e delle relative disposizioni attuative,
le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e
l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per
le relazioni con il pubblico, nonché con analoghe strutture quali gli
sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica
amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le
imprese.
- Ciascuna amministrazione definisce, nell’ambito del proprio
ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse
disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di
informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede
di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e
di informazione al personale che già le svolge.
Art. 7
(Portavoce)
- L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato
da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta
collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale
con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo
organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico,
esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della
stampa e delle relazioni pubbliche.
- Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di
vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in
bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
Art. 8
(Ufficio per le relazioni con il pubblico)
- L'attività dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata
ai cittadini singoli e associati.
- Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dalla presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria
potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla
riorganizzazione degli uffici per il pubblico secondo i seguenti criteri:
- garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di
partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
- agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche
attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e
amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle
amministrazioni medesime;
- promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e
coordinare le reti civiche;
- attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna,
i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli
stessi da parte degli utenti;
- garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con
il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché
fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie
amministrazioni.
- Negli uffici per le relazioni con il pubblico l’individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali è affidata alla contrattazione
collettiva.
Art. 9
(Uffici stampa)
- Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la
cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione
di massa.
- Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo
nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è
costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in
posizioni di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui
all’articolo 5 utilizzato con le modalità di cui all’articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di
ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
- L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica
di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite
dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli
organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di
interesse dell'amministrazione.
- I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono
esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività
professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e
delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla
contrattazione collettiva di cui al comma 5..
- Negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili
professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito
di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle
organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall’attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 10
(Disposizione finale)
- Le disposizioni del presente capo costituiscono principi fondamentali ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano,
altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di
attuazione.
Capo II
Disposizioni particolari per le Amministrazioni
dello Stato
Art. 11
(Programmi di comunicazione)
- In conformità a quanto previsto dal Capo I della presente legge e
dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri, le amministrazioni
statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di
comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo
dei progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle indicazioni
metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il programma è trasmesso entro il
mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di
comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e
realizzate soltanto per particolari, contingenti esigenze sopravvenute nel
corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria.
- Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria provvede in particolare a:
- svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le
amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e
delle procedure. Il Dipartimento può anche fornire i supporti
organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
- sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della
comunicazione pubblica presso le amministrazioni;
- stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro
nei quali sono definiti criteri di massima delle inserzioni
radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe.
Art. 12
(Piano di comunicazione)
- Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente il
piano di comunicazione integrato di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che
è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
- Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni.
Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica
competenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l’informazione
e l’editoria. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di
riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei
ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma.
Art. 13
(Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario)
- Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento
per l'informazione e l'editoria, ai fini della formulazione di un
preventivo parere, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario
che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di
massa.
- In particolare, i progetti devono contenere indicazioni circa
l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto
dei messaggi, i destinatari, i soggetti coinvolti nella realizzazione.
Deve, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con
previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al
raggiungimento della massima efficacia della comunicazione.
- Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le
amministrazioni pubbliche tengono conto, ove possibile, in relazione al
tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane
all'estero.
Art. 14
(Finanziamento dei progetti)
- La realizzazione dei progetti di comunicazione integrata a carattere
pubblicitario delle amministrazioni dello Stato ritenuti di particolare
utilità sociale o di interesse pubblico è finanziata nei limiti delle
risorse disponibili in bilancio per il Centro di responsabilità n. 17
"Informazione ed editoria" di cui allo stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi ridotta in misura
corrispondente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della
legge 25 febbraio 1987, n.67.
Art. 15
(Procedure di gara)
- Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a
carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è
effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la
individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di
selezione, nonché per la determinazione delle remunerazioni per i servizi
prestati. A tali fini si tiene conto anche dei criteri stabiliti in materia
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 16
(Abrogazioni)
- Sono abrogati l'articolo 5, commi 6 e 8, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni.
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