STATUTO DELL'ASSID

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE INGEGNERI D'AZIENDA

Sommario

 


STATUTO DELL’ASSID

Art.1: È costituita l’associazione senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE INGEGNERI D’AZIENDA (ASSID) ".

Art.2: L’associazione ha lo scopo di :

a) valorizzare e tutelare l’immagine professionale dell’Ingegnere d’azienda;

b) promuovere l’istituzione dell’area professionale nei contratti collettivi di lavoro, specifica per la professione di ingegnere;

c) promuovere iniziative volte a stimolare la partecipazione degli ingegneri d’azienda alle attività degli Ordini Provinciali;

d) promuovere iniziative culturali ed instaurare rapporti con organizzazioni similari italiane ed estere.

Art.3: Potranno essere ammessi come soci ordinari solo gli Ingegneri laureati, in servizio o in quiescenza, appartenenti a società o enti. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva la facoltà di ammettere come soci onorari persone che per attività svolta, ruolo ricoperto, prestigio possano fornire un contributo alle finalità dell’Associazione. I soci onorari sono equiparati ai soci ordinari.

Art.4: La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. L’eventuale scioglimento sarà deliberato dall’ Assemblea Nazionale Straordinaria convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale, che deciderà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori esclusivamente fra i soci.

Art.5: L’Associazione ha sede, pro tempore, in Roma in Via F. Denza 15.

Art.6: Il socio ammesso è obbligato all’osservanza del presente Statuto e degli eventuali regolamenti che saranno predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale ed approvati a maggioranza semplice dall’Assemblea Nazionale. È tenuto altresì a versare la quota associativa entro il 31 Gennaio di ogni anno, secondo le modalità e nella misura determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il pagamento della quota associativa è facoltativo per i soci onorari.

Art.7: Le modifiche statutarie devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti all’Assemblea Nazionale con diritto di voto.

Art.8: L’Associazione è articolata territorialmente a livello nazionale e provinciale. Può essere organizzata funzionalmente per settori e comparti. L’articolazione provinciale è costituita dalle Sezioni Provinciali, suddivise in quattro zone: Nord-Ovest (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia), Nord-Est (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna); Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna); Sud (Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia). A ciascuna zona può essere attribuito un Delegato di Zona con funzioni di coordinamento.

Sono Organi dell’Associazione a livello nazionale:

Sono Organi dell’Associazione a livello provinciale:

Art.9: La qualifica di iscritto si perde per:

Il socio escluso per inadempienza degli obblighi verso l’Associazione sarà invitato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., a fornire spiegazioni al Consiglio Direttivo Provinciale. L’esclusione può aver luogo dopo trenta giorni da detto invito. Avverso il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo il socio può presentare ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta esclusione.

Art.10: Le decisioni delle Assemblee e degli Organi collegiali sono prese a maggioranza semplice dei presenti ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza. Nel computo dei voti viene attribuito un voto ad ogni partecipante.

Art.11: Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce qualora ne facciano richiesta due dei suoi membri e, comunque, almeno due volte l’anno su convocazione del Segretario Nazionale.

Art.12: Il fondo comune è formato:

  1. dai contributi degli associati;
  2. dai beni che con i contributi sono stati acquistati.

Art.13: Qualunque controversia fra i soci nell’interpretazione e nella esecuzione del presente Statuto sarà demandata ad un collegio di tre membri scelti fra i soci, alla cui nomina provvede annualmente il Consiglio Direttivo Nazionale, che agiranno quali arbitri unici ed irrituali con pronuncia inappellabile.

Organizzazione Nazionale

Art.14: All’Assemblea Nazionale partecipano, con diritto di voto, il Consiglio Direttivo Nazionale, i Segretari dei Consigli Direttivi Provinciali, i quattro Delegati di zona. L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.15: L’Assemblea Nazionale viene convocata su richiesta di un quinto dei Segretari dei Consigli Direttivi Provinciali o di un decimo degli iscritti all’Associazione a pieno titolo ed in regola con la quota associativa e per l’esame di argomenti predeterminati.

L’Assemblea Nazionale è valida in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto. Dopo un’ora dalla prima convocazione, passa in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione con l’indicazione dell’ordine del giorno, deve essere effettuata con avviso postale da inviare almeno trenta giorni prima ai Segretari dei Consigli Direttivi Provinciali.

Art.16: Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica due anni ed è composto da nove membri nominati dall’ Assemblea Nazionale. Elegge al suo interno:

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina ogni due anni fra gli iscritti il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale con funzioni di rappresentanza dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina altresì ogni due anni tra gli iscritti, quattro Delegati di Zona, con compiti di coordinamento territoriale.

E’ facoltà del Segretario Nazionale delegare le funzioni per l’organizzazione e la diffusione dell’Associazione nonché per la redazione di organi di stampa e propaganda a soci dell’Associazione, è altresì prerogativa del Segretario Nazionale e del Vice Segretario Nazionale l’individuazione di uno studio legale che svolga funzioni di supporto e di consulenza per l’Associazione.

Organizzazione Provinciale

Art.17: All’Assemblea Provinciale partecipano gli iscritti. L’Assemblea è presieduta dal Segretario del Consiglio Provinciale.

I verbali dell’Assemblea vengono trasmessi al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.18: L’Assemblea Provinciale viene convocata dal Segretario del Consiglio Direttivo Provinciale. Può essere altresì convocata su richiesta di un terzo dei Consiglieri Provinciali o di un quinto degli iscritti alla sezione a in regola con la quota associativa e per la discussione di argomenti predeterminati. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto. Dopo un’ora dalla prima convocazione passa in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione con l’indicazione dell’ordine del giorno, deve essere effettuata tramite avviso postale da inviare con almeno dieci giorni di anticipo.

Art.19: Il Consiglio Direttivo Provinciale è espresso dall’Assemblea Provinciale che elegge fra gli iscritti cinque membri. Dura in carica due anni.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri:

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Per ulteriori informazioni

Sede Nazionale:

Via Isonzo, 32 - 00198  Roma tel. (06)8840420 - 86898579 - fax (06) 3720176 - 86898579

Indirizzo di posta elettronica

assid@iol.it

Indirizzo Internet

http://ASSID.html

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Aggiornato il: febbraio 07, 2000.