INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE
Decreto Ministero
LL.PP.11/03/1988
_________________________
NORMATIVA E LINEE GUIDA PER LE
RELAZIONI GEOLOGICHE E
GEOTECNICHE
Prospezioni Geognostiche
______________
Il vigente D.M.11/03/1988 detta
le "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
Con successiva Circolare del Min.LL.PP.24/9/1988 n.30483 sono state emanate le istruzioni riguardanti le
indagini di cui al D.M. 11/03/1988.
Le norme si applicano a tutte le
opere pubbliche e private da realizzare sul territorio della Repubblica,
così come disposto dall'art.1 della Legge 02/02/1974 n.64, ivi comprese le
zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art.3, titolo II della citata
Legge, nonché alle opere speciali di cui al punto D dell'art. 1 della
stessa Legge (ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni
prefabbricate in genere, acquedotti, fognature).
All'art. A.2. del D.M. 11/03/88
si legge che "le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono
essere sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo
ottenuta per mezzo di rilievi indagini e prove".
I risultati delle indagini,
degli studi e dei calcoli geotecnici devono essere esposti in una
relazione geotecnica, parte integrante degli atti progettuali.
In caso di manufatti di modesto
rilievo in rapporto alla stabilità globale dell'insieme opera terreno
che ricadano in zone già note, la caratterizzazione geotecnica del
sottosuolo può essere ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e
dati sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione:
tali notizie e dati dovranno essere però desunti da indagini precedenti,
eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti, specificando le fonti
attraverso le quali si è pervenuti alla caratterizzazione
fisicomeccanica del sottosuolo (punto C.3. del D.M. 11/03/88).
Si ricorda in questa sede che le
indagini di norma si articolano in tre fasi distinte:
- nella fase preliminare della
progettazione il Progettista potrà far riferimento a informazioni di
carattere geologico generale ed a dati geotecnici deducibili dalla
letteratura;
- per il progetto di massima dovranno
essere effettuate indagini geologiche e geotecniche per valutare la
stabilità di insieme della zona, prima e a seguito della costruzione
dell'opera in progetto e per individuare i problemi che la natura e le
caratteristiche geotecniche dei terreni pongono nelle scelte delle
soluzioni progettuali e dei corrispondenti procedimenti costruttivi
anche per confrontare le soluzioni possibili;
-
per il progetto esecutivo le indagini
devono essere dirette ad approfondire la caratterizzazione geotecnica
qualitativa e quantitativa del sottosuolo per consentire la scelta della
soluzione progettuale, di eseguire i calcoli di verifica e definire i
procedimenti costruttivi.
Si fa notare che nella Legge 216
del 2/6/95 (legge Merloni bis interessante opere pubbliche o private con
finanziamento pubblico superiore al 40%),nella quale si prevedono tre
fasi di progetto ("preliminare", "definitivo" ed "esecutivo") la
redazione del progetto preliminare assume un ruolo ed un'importanza
maggiore di quanto non traspaia dal D.M. 11/03/88: la pubblica
amministrazione, con gli eventuali supporti professionali esterni, ha
infatti l'obbligo di effettuare indagini preliminari atte ad accertare
la fattibilità tecnica, amministrativa ed economica degli interventi
previsti.
Tranne il caso di richiesta di
pareri preventivi, che non danno luogo a rilascio di concessione, si fa
presente che in commissione edilizia arrivano sempre progetti definitivi
e come tali devono essere corredati della documentazione geologica e
geotecnica completa prevista dalla normativa. In merito ai contenuti
della relazione geotecnica, questa dovrà affrontare tutte le
problematiche che possono manifestarsi sia nelle fasi transitorie di
costruzione (scavi di fondazioni o interrati sotto falda, drenaggi,
stabilità dei fronti di scavo etc.), sia nella fase definitiva per
l'insieme manufatto terreno (stabilità della fondazione, cedimenti etc.).
In sintesi la
relazione geotecnica
avrà i seguenti contenuti ed elaborati grafici:
Necessari/ obbligatori:
-
Carta d'inquadramento geologico e geomorfologico
-
Planimetria con ubicazione delle indagini, a scala del progetto
-
Profili litologici e stratigrafici con correlazioni tra i diversi
punti sondati e localizzazione delle falde idriche
-
Documentazione delle prove in sito e delle analisi di laboratorio
-
Caratterizzazione litologico-geotecnica del terreno fondazionale ed
acquisizione dei parametri necessari per la scelta ed il
dimensionamento delle fondazioni e per la previsione dei cedimenti.
-
Valutazione della permeabilità dei terreni, localizzazione della/e
falda/e idrica/che, escursione del livello piezometrico rispetto al
piano campagna e alla tipologia dell'intervento
-
Valutazione del coefficiente di fondazione nelle zone sismiche
Eventuali (in stretta collaborazione e previo
scambio di informazioni con il Progettista):
-
Metodologie di scavo delle fondazioni, stabilità dei fronti di scavo
-
sistemi di drenaggio e relativo dimensionamento, valutazione dei
cedimenti indotti, verifica al sifonamento, verifica del sollevamento
e rottura del fondo in caso di scavi profondi
-
sistemi di impermeabilizzazione, protezione, aerazione, controllo
dell'umidita per azione della risalita capillare
-
tecniche di bonifica dei terreni, consolidamenti, miglioramenti
-
capacità portante ultima e tensione ammissibile del terreno di
fondazione in ordine al tipo di fondazione più idoneo da adottare
-
entità e decorso nel tempo dei cedimenti prevedibili per azione del
consolidamento sotto carico del terreno di fondazione
-
valutazione del coefficiente di sottofondo Kr per il dimensionamento
delle opere di fondazione su terreno elastico alla Winkler
-
valutazione della portata di fondazioni profonde (palo singolo e
palificate)
-
valutazione dei cedimenti di esercizio del palo singolo e delle
palificate spinta delle terre (diagramma delle spinte) su opere di
sostegno (muri, diaframmi, paratie)
-
valutazione dei moduli elastici del terreno e della roccia
(coefficiente di Poisson, modulo di Young, modulo di taglio etc.) in
caso di fondazioni di macchine vibranti attraverso prove dirette e di
laboratorio o di prospezioni geofisiche e quant'altro necessario per
fornire al Progettista un adeguato supporto, sempre che questo venga
fornito con assoluta cognizione di causa.
La relazione geologica è invece prescritta per tutte
le opere pubbliche e private da realizzare in:
· aree dichiarate sismiche ( Legge
02/02/1974 n.
64)
· aree soggette a vincoli particolari
(vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/1923), vincolo paesaggistico ex (L.
1497/39), con estensione L. 431/85 Galasso, L.R. 52/82 ed altre) ed
in ogni caso per le seguenti opere (sezioni E, F, G, H 1, L, M e 0 del
D.M. 11/03/88):
- Sezione E:
manufatti di materiali sciolti (strade, rilevati,
argini, terra armata o rinforzata);
- Sezione F:
gallerie e manufatti sotterranei (ivi compresi
cantine e parcheggi sotterranei);
- Sezione G:
qualsiasi intervento che comporti la valutazione
della stabilità del pendio e/ fronte di scavo;
- Sezione H: fattibilità
geotecnica di opere su grandi aree (nuovi insediamenti urbani civili o
industriali; ristrutturazione di insediamenti già esistenti; reti
idriche e fognarie, reti di sottoservizi di qualsiasi tipo; strade,
ferrovie ed idrovie; opere marittime e difese costiere; aeroporti;
bacini idrici artificiali e sistemi di derivazione da corsi d'acqua;
sistemi di impianti per l'estrazione di liquidi o di gas dal sottosuolo;
bonifiche e sistemazione del territorio; attività estrattive di
materiali da costruzione);
- Sezione L discariche e colmate;
- Sezione L: emungimenti da falde
idriche;
- Sezione M: consolidamento dei
terreni;
- Sezione 0: ancoraggi
In applicazione della L. 64/74 e
della sezione H del D.M. 11/03/88 la Regione Toscana ha inoltre
promulgato la L.R. n.21/84 e la Deliberazione n. 94/85 che prevedono
indagini geologico-tecniche specifiche di supporto alla pianificazione
urbanistica.
Nel campo idrologico idraulico
l'intervento del geologo è inoltre richiesto nella valutazione del
rischio idraulico del territorio ex D.C.R.T. n. 230/94.
La caratterizzazione
morfologica, geologica ed idrogeologica del terreno è infine prevista
per la costruzione di nuovi cimiteri e per l'ampliamento di quelli
esistenti, così come detta il D.M. 10 Settembre 1990 n. 285
("Approvazione del regolamento di polizia mortuaria") al Capo X, artt.
54 e segg..
I contenuti della
relazione geologica,
che costituiscono gli elementi indispensabili per la valutazione della
compatibilità tra l'opera ed il contesto geologico-ambientale dovranno
essere i seguenti:
1) Esame ed inquadramento
dell'intervento nel contesto dello Strumento Urbanistico vigente
(pericolosità e fattibilità già definite).
2) Caratteri della successione
litostratigrafica del sito per un ambito areale geologicamente
significativo e per una profondità comunque non inferiore all'ambito
rientrante nel concetto di "volume significativo" (profondità del
terreno entro il quale si esercita l'influenza dell'intervento).
3) Definizione della
distribuzione areale dei litotipi, il loro stato di alterazione,
fessurazione e degradabilità nonché un primo giudizio qualitativo sulle
loro caratteristiche geomeccaniche.
4) Caratteri tettonici generali
e geostrutturali di dettaglio ai fini del comportamento fisico meccanico
e dell'equilibrio statico nel caso di ammassi rocciosi, con particolare
attenzione sia alle condizioni a "breve termine" durante la fase di
costruzione dell'opera, sia a "lungo termine", a costruzione ultimata.
5) Lineamenti geomorfologici
della zona e analisi dei processi morfogenetici con specifico
riferimento ai dissesti in atto o potenziali ed alla loro tendenza
evolutiva tenendo anche conto delle reali incidenze dell'intervento
esaminando le condizioni di stabilità pre e post intervento.
6) Le condizioni idrogeologiche
del sito, con particolare riguardo a:
a - schema della circolazione
idrica superficiale e sotterranea;
b - valutazione dei livelli
piezometrici e della loro escursione stagionale
7) Le possibilità di
inquinamento delle acque di deflusso e dei corpi idrici con riferimento
a quanto specificato al punto 4), in relazione all'esecuzione di pozzi
idrici di prelievo, di pozzi perdenti, di impianti di irrigazione,
inumazione di cadaveri etc..
A corredo della relazione
geologica saranno presentati i seguenti elaborati grafici:
-
Inquadramento geologico
generale alla scala dello strumento urbanistico con eventuale sezione
geologica esplicativa
-
Carta geomorfologica con
rappresentazione dei processi morfologici in atto c/o potenziali
-
Carta geologico geotecnica di
dettaglio in scala 1:500 1:2.000 con ubicazione delle prove in sito
effettuate
-
Sezione/i significativa/e
geologico geotecnica/ che di dettaglio in scala opportunamente grande
(1: 100 1: 500) contenente la ricostruzione stratigrafica in base alle
indagini eseguite ad hoc od esistenti.
In molti casi il geologo viene
incaricato della redazione sia della relazione geologica, sia della
relazione geotecnica, che vengono così a formare un unico elaborato nel
quale la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo e la ricostruzione
geologica del sito debbono essere reciprocamente coerenti: la relazione
geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica e
viceversa.
In merito al tipo di indagine
richiesta (relazione geologica , relazione geotecnica, relazione ai
sensi dell'Art. C3 del D.M. 11/03/88) e limitatamente alle principali
opere per cui è richiesto l'intervento del geologo a livello comunale,
in ordine alla diversa tipologia dell'intervento edilizio si propone lo
schema generale riportato nella tab.I che segue:
Tabella
I
(clicca ...!) -
Relazione geologica e geotecnica
ll
ruolo del Geologo nelle Commissioni Edilizie sarà in primis quello di
vigilare che i progetti siano corredati delle relazioni secondo lo
schema suindicato, all'atto
dell'esame della Commissione Edilizia: infatti le indagini e relazioni
fanno parte integrante degli atti progettuali (voto del Consiglio
Superiore dei LL.PP. n. 61 del 24.2.1983) e come tali devono essere
valutate contestualmente all'esame del progetto. Si ricorda anche che le
Concessioni Edilizie rilasciate in mancanza della documentazione
richiesta dal D.M. 11/03/88 sono illegittime e pertanto possono essere
impugnate davanti al T.A.R. da terzi interessati.
Per quanto concerne i contenuti
delle relazioni ed indagini, il Geologo C.E. deve entrare nel merito,
non per controllarne la precisione dei calcoli o addirittura per
"rifare" la relazione, ma, oltre che per verificarne la completezza
degli allegati (carta geologica, sezione etc.) ed il rispetto dei
criteri metodologici, essenzialmente per valutarne l'adeguatezza in
relazione alla complessità del progetto e dellasituazione geologica locale ed
eventualmente richiedere le necessarie integrazioni in ordin'e ad
aspetti geologi e geotecnici non sufficientemente esplicitati o
trattati.
La relazione geologica c/o
quella geotecnica deve essere chiara ed esauriente non solo Per il
membro geologo della C.E., ma anche per gli altri membri: essa dovrà
permettere una comprensione immediata del contesto geologico in cui si
colloca l'intervento in progetto e delle interazioni reciproche. Se è il
caso il geologo e la C.E. tutta possono disporre sopralluoghi, accessi,
ispezioni e richiedere integrazioni e supplementi di indagine.
Il Geologo C.E. non deve
accettare, le cosiddette relazioni "preliminari" o "di fattibilità",
cioè non supportate da indagini specifiche, qualora esse siano fornite a
corredo di interventi diretti che richiedano tali indagini (fabbricati
civili ed industriali, scavi sotto falda, ampliamenti etc. secondo
quanto indicato nello schema di Tab. I).
Il Geologo C.E. può invece
accettare relazioni preliminari fornite a supporto della richiesta di
pareri preventivi o di presentazione di progetti preliminari di
complessi civili ed industriali, depuratori etc. (in questo caso
corredate da indagini in sito c/o in laboratorio seppur di carattere
minimale) facendo in ogni caso mettere a verbale che all'atto della
presentazione del progetto definitivo (che necessariamente dovrà essere
sottoposto al vaglio della Commissione Edilizia), questo dovrà essere
corredato da indagini di dettaglio ai sensi del D.M. 11 /03/88.
Nel caso di relazioni redatte ai
sensi del comma C.3. del D.M. 11/03/88 il geologo C.E. dovrà valutare se
le indagini cui il Professionista (collega Geologo o Progettista) deve
far obbligatoriamente riferimento siano sufficientemente vicine
(concetto di Il adiacenza") o comunque estrapolabili alla situazione
geologica in cui l'intervento in progetto si colloca.
Il geologo C.E. potrà richiedere
integrazioni e supplementi di indagine anche nel caso di Variante ad un
progetto già corredato di indagini specifiche, qualora la variante sia
sostanziale.
Nel caso di esame di condoni
edilizi ex L. n. 47/85 (nella quale la relazione geologica è richiesta
"nei casi necessari" o di sanatorie, il geologo C.E. si comporterà
secondo il seguente schema di massima:
A)
Edifici e manufatti in genere su pendio
1. Servizi essenziali per la
collettività (centraline elettriche, telefoniche, ripetitori, opere di
presa di acquedotti etc.).
2. Edifici totalmente abusivi il
cui utilizzo implica un rischio per le persone.
3. Edifici totalmente abusivi
non comportanti rischi diretti per le persone ma di consistenza tale da
aver alterato le condizioni locali di stabilità c/o di creare rischio
per gli edifici c/o le infrastrutture limitrofe.
4. Edifici parzialmente abusivi,
ma di consistenza tale da ritenere che si configurino le condizioni di
cui ai punti 2 e 3.
Nei casi suddetti il geologo
C.E. richiederà relazione geologica tesa a valutare la stabilità
complessiva dell'insieme manufatto~terreno.
B)
Edifici in pianura
1 . Edifici totalmente o
parzialmente abusivi su terreni consistenti, "stabili". In questo caso
sarà sufficiente una relazione ai sensi del comma C.3. del D.M. 11/03/88
a firma del Progettista o di collega geologo.
2. Edifici su terreni poco
consistenti e cedevoli, totalmente o parzialmente abusivi, dissestati,
suscettibili di dissesti o di indurre dissesti su fabbricati o manufatti
limitrofi. In questo caso sarà necessaria una relazione geologica e
geotecnica volta alla ricostruzione della situazione
stratigraficogeotecnica ed alla valutazione della possibile evoluzione
della fenomenologia in atto, oltre che dell'influenza della costruzione
sull'intorno geotecnicamente significativo.
Infine, nel caso siano prodotte
relazioni geologiche, benché conformi alle presenti linee guida ma a
firma di altre figure professionali, il geologo C.E. farà mettere a
verbale la sua astensione dal voto, comunicando poi all'Ordine il
nominativo del Professionista firmatario per le azioni del caso.
MEZZI DI PROSPEZIONE GEOGNOSTICA
LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELLE
INDAGINI GEOTECNICHE
__________________
(D.M. 11/03/1988, punti B3, B4
e relative istruzioni in Circolare D.M.LL.PP. 24/09/1988 n.30483)
Fermo restando il principio di
assoluta discrezionalità del professionista nell'impostare e nello
svolgere la propria indagine, ci è sembrato opportuno cercare di
chiarire alcuni principi fondamentali nella programmazione delle
indagini geognostiche, in modo da rendere più utile il nostro operato
professionale e contestualmente rendere più agevole e oggettiva l'azione
di verifica degli elaborati da parte del commissario edilizio.
Estensione delle indagini
E' proprio nella fase della
programmazione delle indagini che l'intervento del geologo è
insostituibile in quanto rappresenta l'unica figura professionale in
grado di ricostruire in maniera attendibile il quadro litostratigrafico
locale e la prevedibile evoluzione morfogenetica dei luoghi
d'intervento.
Le indagini devono essere sempre
commisurate alle dimensioni, al tipo, alle caratteristiche strutturali,
all'importanza dell'opera da realizzare ed alla complessità della
situazione geologico stratigrafica del sito di intervento, nonchè allo
stato delle conoscenze sulla zona in esame.
Lo studio geotecnico deve essere
esteso alla parte di sottosuolo interessata, direttamente o
indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il
comportamento del manufatto stesso (concetto di volume significativo).
Il volume significativo ha forma
ed estensione diverse a seconda del problema in esame e va individuato
caso per caso, in base alle dimensioni dell'opera ed alla natura e
caratteristiche dei terreni del sottosuolo.
La presenza nel sottosuolo di
terreni particolarmente scadenti (depositi torbosi, sottoconsolidati,
limi e sabbie molto sciolti etc.) o di terreni molto resistenti (roccia,
depositi ghiaiosi ciottolosi ben addensati) modifica, in modo
sostanziale lo spessore del volume significativo. Che non può pertanto
essere ridotto ad un elemento puramente geometrico come viceversa appare
da una lettura approssimativa delle norma A.G.I.
Indagine geognostica
Nel proprio elaborato il
professionista dovrà specificare, sulla base di quanto citato nel
paragrafo precedente, numero, tipologia, livello di approfondimento e
qualità delle indagini ritenute necessarie e sufficienti per una
esauriente caratterizzazione del sito di intervento.
L'indagine dovrà essere
commisurata all'importanza dell'opera e al livello di conoscenza della
situazione geologica, stratigrafica e geotecnica locale.
Il numero di accertamenti
effettuati dovrà consentire tramite la correlazione tra i vari punti, di
risalire ad una attendibile ricostruzione stratigrafica del sottosuolo.
Se l'indagine geognostica è stata limitata ad una sola verticale, tale
scelta dovrà essere giustificata da una documentata omogeneità
stratigrafica.
Nella Tabella Il si propone un
quadro riassuntivo che lega la finalità dell'indagine, ai tipi di
prospezione geognostica più idonei allo scopo.
La Tab. III invece classifica
schematicamente e sempre a scopo orientativo i mezzi di indagine più
appropriati in relazione alla complessità della situazione
geologicostratigrafica del sito di intervento (crescente da sinistra
verso destra) ed alla complessità dell'intervento (crescente dall'alto
verso il basso).
Lo schema, in quanto tale, ha il
solo scopo di indirizzare la scelta delle indagini più appropriate
specie di chi è ai primi passi nella difficile professione di geologo,
senza per questo volerne sminuire le capacità di valutazione: la
conoscenza dei luoghi e del problema in studio potranno di volta in
volta rendere preferibili o necessarie anche tipologie d'indagine
diverse da quelle indicate. In ogni caso, si ribadisce, la scelta del
mezzo di indagine e l'ampiezza dell'indagine dovranno essere adeguate e
commisurate all'importanza dell'intervento ed alla natura e complessità
della situazione geologico-stratigrafica locale. Indagini geognostiche
basate unicamente su rilievi di tipo sismico o geoelettrico non potranno
essere utilizzate per risalire ad una caratterizzazione geotecnica del
sottosuolo (come invece purtroppo si vede proporre da alcuni produttori
di attrezzature geofisiche).
Tali metodologie costituiscono
un validissimo elemento di supporto e correlazione con altri mezzi
d'indagine diretta (sondaggi, prove penetrometriche, saggi etc.), ma da
sole, (a meno che non siano finalizzate alla valutazione dei parametri
elastici dei terreni, nel qual caso sono ampiamente accettate) possono
indurre errori di valutazione anche grossolani, principalmente in
dipendenza del grado di umidità del materiale investigato.
Altro abuso frequente è quello
che viene fatto del penetrometro dinamico leggero, che in alcune
situazioni (es. argilla plastica, sabbia sciolta, terreno con trovanti,
etc.), non essendo in grado di effettuare una misura corretta, porta a
dei risultati errati se non addirittura forvianti.
L'uso del penetrometro dinamico
leggero deve pertanto essere limitato ad alcuni casi il cui contesto
geologico permetta la misura corretta della resistenza dinamica.
In ogni caso tale strumentazione
consentirà di risalire ad una caratterizzazione geotecnica solo
"qualitativa" del sottosuolo che, in alcuni casi semplici , o in
situazioni logistiche e di inaccessibilità per altri mezzi di indagine,
o sulla base della propria esperienza in sito, può essere considerata
accettabile.
Tabella II
(clicca...!)
- Prospezíoni
geognostiche
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