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  Pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale - PCM3519
 

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI E NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE SISMICHE - DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE DEL 14 SETTEMBRE 2005 (G.U. 23-09-2005)

NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI
(database di 8101 Comuni - by zonasismica.it)

 
     


Statistiche classificazione sismica delle Regioni e Provincie d'Italia (clicca)

  Approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni.

Le disposizioni, allegate al decreto 14 settembre 2005 del Ministero delle Infrastrutture, disciplinano in particolare:

  • livelli di sicurezza, prestazioni attese, azioni sulle costruzioni;
  • azioni ambientali e naturali (sisma, vento, temperatura, neve)
  • azioni accidentali (incendio, urti);
  • costruzioni di conglomerato cementizio, acciaio, legno, muratura);
  • azioni antropiche;
  • opere interagenti con terreni, rocce;
  • collaudo statico;
  • progetti esecutivi;
  • materiali e prodotti per uso strutturale;
  • criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.

Con nota del 21 ottobre 2005 il Ministro delle Infrastrutture ha precisato che le nuove disposizioni concernenti le zone sismiche sono da applicarsi per le opere la cui esecuzione è successiva all’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni, ovvero dal 24 ottobre 2005.



 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 settembre 2005

Norme tecniche per le costruzioni.

(GU n. 222 del 23-9-2005- Suppl. Ordinario n.159)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e da struttura metallica;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
Vista la legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che all'art. 5, comma 1, prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonche' per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 113/AG/30/15 del 9 gennaio 2004 di nomina della Commissione per la elaborazione della normativa tecnica per le costruzioni;
Vista la nota del 13 febbraio 2005, n. 9606/2005/sp con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Consiglio superiore dei lavori pubblici il testo licenziato dalla Commissione, contenente le norme tecniche di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 186/2004, con esclusione delle «dighe di ritenuta»;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso nell'adunanza dell'assemblea generale del 30 marzo 2005;
Visto il concerto espresso dal Dipartimento della protezione civile in ordine alla predetta normativa tecnica, con nota del 26 aprile 2005, n. DPC/CG/21981 ed i contestuali suggerimenti correttivi nella stessa nota contenuti;
Preso atto dell'avvenuta integrazione delle norme tecniche anche alla luce delle osservazioni del Dipartimento della protezione civile, accolte in quanto in linea con i principi ispiratori delle stesse e nello spirito del parere espresso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici con il voto n. 35/2005 (nota 4 maggio 2005 n. 1413 del Consiglio superiore dei lavori pubblici di trasmissione all'ufficio legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti);
Visto il comma 2 dell'art. 5 della legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che prevede l'emanazione delle norme tecniche suddette secondo le procedure di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile;
Visto, in particolare, l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;
Visti, in particolare, gli articoli 54, 83 e 93 del citato decreto legislativo n. 112/1998, i quali prevedono che l'esercizio di alcune funzioni mantenute allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, nonche' i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, sia realizzato di intesa con la Conferenza unificata, tramite decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, con la quale, nelle more dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per ragioni di pubblica incolumita' si dettano primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
Viste le successive ordinanze in materia n. 3379 del 5 novembre 2004 e n. 3431 del 3 maggio 2005, di integrazione e modificazione della 3274/2003, volte anche a consentire i necessari approfondimenti della materia, di notevole complessita' tecnico-scientifica;
Ritenuto che le disposizioni contenute negli allegati 2 e 3 della citata ordinanza di protezione civile n. 3274 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, possano continuare a trovare vigenza quali documenti applicativi di dettaglio delle norme tecniche di cui al presente decreto;
Visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della protezione civile, espresso con nota 33651 del 24 giugno 2005, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 13;
Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con note in data 30 giugno e 25 luglio 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Vista l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 28 luglio 2005, ai sensi degli articoli 54, 83 e 93 del citato decreto legislativo 112/1998;

Decreta

Art. 1.

1. Sono approvate le norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, allegate al presente decreto.

Art. 2.

1. Con separato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita, nel periodo di cui al comma 2-bis dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, una Commissione consultiva per il monitoraggio della normativa approvata con il presente decreto, anche al fine, previa intesa con la Conferenza unificata, della prescritta revisione periodica biennale delle norme tecniche allegate.
2. Alla Commissione di cui al comma 1 partecipano rappresentanti designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'interno, dal Dipartimento della protezione civile, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' da rappresentanti di associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati. I relativi oneri sono a carico dei soggetti designanti.

Art. 3.

1. Le norme tecniche entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2005

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi

Il Ministro dell'interno Pisanu

Il Capo del Dipartimento della protezione civile

Bertolaso


- Vedi Norme Tecniche (I° parte)
- Vedi Norme Tecniche (II° parte)


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Che cos'e la terra, cioè il nostro pianeta, e com'è fatto al suo interno? La terra è una sfera, o quasi ma per approssimazione la possiamo in questo caso considerare tale, ed è composta da molti degli elementi che troviamo sulla tavola periodica di chimica (vedi i minerali), ma non tutti perché alcuni sono stati creati artificialmente dall'uomo.
Be di tutti questi elementi, se prendiamo solo i primi 8, questi formano circa il 97% della crosta terrestre sulla quale viviamo, e il più abbondante in assoluto è l' ossigeno che da solo rappresenta: in peso il 46% e in volume ben il 93.7% della crosta;di tutti gli altri sette nessuno supera il 2%. Gli altri elementi fondamentali sono (con % in peso): silicio (27%), alluminio (8.3%), il ferro (6.2%), il calcio (4.7%), magnesio (2.8%), sodio (2.3%), potassio (1.8%). Ma che cos'è questa crosta terrestre o litosfera? La crosta è il sottile involucro esterno della terra. Questa crosta può assumere valori variabili di spessore: si va dai 40 km di media della Crosta Continentale ai 10 km, sempre di media, della Crosta Oceanica (in certi punti questa può essere notevolmente più sottile come in vicinanza delle dorsali medio-oceaniche (vedi la tettonica delle placche). Anche la Crosta Continentale risulta avere spessori variabili raggiungendo anche i 90 Km al di sotto della catena montuosa dell'Himalaya.A causa di queste profondità non è stato ancora possibile, con le attuali tecniche di perforazione, raggiungere materialmente la "fine" della crosta. La domanda allora giunge spontanea: Com'è stato possibile determinare con questa precisione anche la sola differenza di spessore fra Continentale e Oceanica? Semplice, si usano le onde sismiche….si si avete capito bene, si sfruttano i terremoti per potere investigare sia sulla struttura che sulla composizione dell'interno del nostro pianeta!! Talvolta addirittura si creano artificialmente, non i terremoti, ma le onde sismiche, con forti esplosioni, per poter indagare per profondità limitate. Ma torniamo alla nostra Terra: i valori di densità media della Terra, confrontati con quella della crosta, mostrano un aumento di densità con la profondità e quindi una non omogenea distribuzione delle masse all'interno del pianeta. Ciò si può realizzare in due modi: o per un continuo e costante aumento della densità, dalla superficie verso l'interno della terra, o per salti attraverso superfici di discontinuità. Una superficie di discontinuità è un piano immaginario che divide due porzioni, in questo caso di roccia, con caratteristiche fisiche diverse (durezza, composizione, densità o altro). Lo studio della propagazione delle onde sismiche (vedi i terremoti)ci dice che la seconda possibilità è quella che effettivamente si ritrova in natura. Prima di passare ad esaminare nel dettaglio la struttura della terra è necessario spiegare come si può studiare quest'ultima con le onde sismiche: un onda, non necessariamente sismica, ma può essere acustica, luminosa ecc., quando incontra una superficie di discontinuità subisce la cosidetta diffrazione: una parte dell'onda penetra attraverso la superficie, mentre un'altra parte vi rimbalza e torna pressappoco nella direzione di provenienza (in realtà non è esattamente così, ma questa non è la sede per trattare il fenomeno nello specifico).

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