MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
DECRETO 14 settembre 2005
Norme tecniche per le costruzioni.
(GU n. 222 del 23-9-2005- Suppl. Ordinario
n.159)
IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086,
recante norme per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso e da struttura
metallica;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,
n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato,
alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia;
Vista la legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che all'art. 5, comma 1,
prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica
sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonche' per la
progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed
idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di
fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi
livelli di sicurezza;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 113/AG/30/15 del 9 gennaio 2004 di nomina della
Commissione per la elaborazione della normativa tecnica per le
costruzioni;
Vista la nota del 13 febbraio 2005, n. 9606/2005/sp con la quale
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al
Consiglio superiore dei lavori pubblici il testo licenziato
dalla Commissione, contenente le norme tecniche di cui all'art.
5, comma 1, della legge n. 186/2004, con esclusione delle «dighe
di ritenuta»;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso
nell'adunanza dell'assemblea generale del 30 marzo 2005;
Visto il concerto espresso dal Dipartimento della protezione
civile in ordine alla predetta normativa tecnica, con nota del
26 aprile 2005, n. DPC/CG/21981 ed i contestuali suggerimenti
correttivi nella stessa nota contenuti;
Preso atto dell'avvenuta integrazione delle norme tecniche anche
alla luce delle osservazioni del Dipartimento della protezione
civile, accolte in quanto in linea con i principi ispiratori
delle stesse e nello spirito del parere espresso dall'assemblea
generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici con il voto
n. 35/2005 (nota 4 maggio 2005 n. 1413 del Consiglio superiore
dei lavori pubblici di trasmissione all'ufficio legislativo del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti);
Visto il comma 2 dell'art. 5 della legge 17 luglio 2004, n. 186,
di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che
prevede l'emanazione delle norme tecniche suddette secondo le
procedure di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il
Dipartimento della protezione civile;
Visto, in particolare, l'art. 52 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che dispone
che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia
pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza
delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi
fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno qualora le
norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;
Visti, in particolare, gli articoli 54, 83 e 93 del citato
decreto legislativo n. 112/1998, i quali prevedono che
l'esercizio di alcune funzioni mantenute allo Stato, quali la
predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere
in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone
sismiche, nonche' i criteri generali per l'individuazione delle
zone sismiche, sia realizzato di intesa con la Conferenza
unificata, tramite decreti del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, con la quale, nelle more
dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 93 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per ragioni di
pubblica incolumita' si dettano primi elementi in materia di
criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica;
Viste le successive ordinanze in materia n. 3379 del 5 novembre
2004 e n. 3431 del 3 maggio 2005, di integrazione e
modificazione della 3274/2003, volte anche a consentire i
necessari approfondimenti della materia, di notevole
complessita' tecnico-scientifica;
Ritenuto che le disposizioni contenute negli allegati 2 e 3
della citata ordinanza di protezione civile n. 3274 del 2003 e
successive modificazioni ed integrazioni, possano continuare a
trovare vigenza quali documenti applicativi di dettaglio delle
norme tecniche di cui al presente decreto;
Visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della
protezione civile, espresso con nota 33651 del 24 giugno 2005,
ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 17 luglio 2004, n.
186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 13;
Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con note in
data 30 giugno e 25 luglio 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 1,
dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380;
Vista l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del
28 luglio 2005, ai sensi degli articoli 54, 83 e 93 del citato
decreto legislativo 112/1998;
Decreta
Art. 1.
1. Sono approvate le norme tecniche per le
costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla
legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 17 luglio 2004,
n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
allegate al presente decreto.
Art. 2.
1. Con separato decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituita, nel periodo di cui
al comma 2-bis dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, una Commissione consultiva per il monitoraggio della
normativa approvata con il presente decreto, anche al fine,
previa intesa con la Conferenza unificata, della prescritta
revisione periodica biennale delle norme tecniche allegate.
2. Alla Commissione di cui al comma 1 partecipano rappresentanti
designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
dal Ministero dell'interno, dal Dipartimento della protezione
civile, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' da
rappresentanti di associazioni imprenditoriali e degli ordini
professionali interessati. I relativi oneri sono a carico dei
soggetti designanti.
Art. 3.
1. Le norme tecniche entrano in vigore
trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ed i relativi allegati
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 14 settembre 2005
Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti Lunardi
Il Ministro dell'interno Pisanu
Il Capo del Dipartimento della protezione
civile
Bertolaso
- Vedi Norme Tecniche (I° parte)
- Vedi Norme Tecniche (II° parte)
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Le disposizioni, allegate al decreto 14 settembre 2005 del Ministero delle Infrastrutture, disciplinano in particolare:
Con nota del 21 ottobre 2005 il Ministro delle Infrastrutture ha precisato che le nuove disposizioni concernenti le zone sismiche sono da applicarsi per le opere la cui esecuzione è successiva all’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni, ovvero dal 24 ottobre 2005.